Polymers Recycle
11/09/2024  
Procedura  
Whistleblowing  
- ai sensi del Decreto Legislativo 10  
marzo 2023 n. 24 -  
INDICE REVISIONI  
Ver.  
Data  
Approvazione Breve descrizione revisione  
15/08/2024  
11/09/2024  
Prima edizione  
CC  
CC  
Prima adozione Procedura Whistleblowing  
Aggiunta “Formazione e Informazione”  
2
3
POLYMERS RECYCLE d.o.o.  
Simonetija - Simonetia, 59,  
52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia  
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OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803  
Sommario  
GLOSSARIO  
1. PREMESSA  
2. DESTINATARI  
3
6
7
7
8
8
3.  
SCOPO  
4. RIFERIMENTI  
4.1  
4.2  
Riferimenti normativi esterni  
Riferimenti normativi interni  
8
9
5. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA: L’ OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI  
6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE  
11  
6.1  
Segnalazioni anonime  
11  
12  
12  
12  
13  
13  
15  
16  
17  
17  
17  
18  
7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ  
7.1  
7.2  
7.3  
7.4  
7.5  
7.6  
7.7  
7.8  
7.9  
Destinatario della Segnalazione  
La trasmissione della Segnalazione  
La registrazione della Segnalazione  
Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione  
L’esecuzione dell’istruttoria  
Reporting  
Azioni correttive: il monitoraggio  
Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione  
Controlli periodici  
8. GARANZIE E TUTELE  
8.1  
8.2  
8.3  
La tutela dell’identità del Segnalante; obbligo di riservatezza  
18  
19  
20  
21  
Misure di protezione: divieto di ritorsione  
Segnalazioni esterne (rivolte ad ANAC)  
9. APPARATO SANZIONATORIO  
10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
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GLOSSARIO  
Ai fini della presente Procedura si intende per:  
-
Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale della  
Società o dal Terzo nell’ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con la Società;  
-
Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi  
elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai  
sensi dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica  
qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna,  
ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti  
in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere  
che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato  
motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere  
efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere  
occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere  
colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;  
-
-
Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel  
medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;  
Informazioni sulle violazioni: informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti,  
riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di  
elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive,  
volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell’ambito di un  
rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state  
acquisite nell’ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o  
precontrattuale;  
-
-
Modello Organizzativo 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai  
sensi del D.lgs. n. 231/2001;  
Organismo di Vigilanza: l’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell’art. 6, punto 1, lett. b) del D.lgs.  
n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul  
funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l’aggiornamento;  
-
-
Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale  
interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o  
comunque riferibile;  
Personale: coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione  
occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell’Organismo di Vigilanza;  
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-
-
Segnalante: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno,  
denuncia, Divulgazione pubblica;  
Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale e/o a Terzi su  
violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di  
regole e procedure vigenti;  
-
-
Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano  
identificabili in maniera univoca;  
Segnalazione circostanziata: Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di  
dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e  
relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica  
della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il  
soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze  
segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno,  
documentazione a supporto, ecc.). Nell’ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le  
informazioni/asserzioni: i) “verificabili”, qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in  
concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti  
di analisi a disposizione di Audit; ii) “non verificabili”, qualora sulla base degli strumenti di analisi a  
disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su  
circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri  
delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;  
-
Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal  
Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’  
Autorità Nazionale Anticorruzione  
(ANAC). Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione  
esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto  
lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se  
obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione  
interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una  
Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte  
ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o  
palese per il pubblico interesse;  
-
-
Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal  
segnalante tramite il canale interno;  
Segnalazione relativa a fatti rilevanti:  
i) Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell’Organismo di  
Vigilanza della Società;  
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ii) Segnalazione per la quale, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al  
Modello Organizzativo 231, tali da esporre la società al rischio di responsabilità penale-  
amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 231/2021;  
iii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all’esito  
delle verifiche preliminari, sia stimabile per la Società un impatto quali-quantitativo significativo sul  
bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni  
sull’informativa finanziaria). L’impatto è “significativo” sotto l’aspetto qualitativo se le anomalie  
operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento  
dei potenziali destinatari dell’informativa finanziaria. La significatività dell’impatto  
sotto l’aspetto quantitativo viene valutata dall’Organismo di Vigilanza;  
-
Terzi: le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di  
lavoro, di collaborazione o d’affari con la Società, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner,  
i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di  
collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti  
(retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività  
aziendale della Società.  
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1. PREMESSA  
Con la presente procedura, la Società intende definire il processo di trasmissione, ricezione e gestione delle  
Segnalazioni (cd. Whistleblowing) riguardanti informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al  
Personale e/o Terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello  
d’Organizzazione, Gestione e Controllo 231/01, nonché del sistema di regole e procedure interne vigenti.  
La procedura risponde alle caratteristiche ed esigenze dettate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24,  
pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione  
delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Whistleblowing)”.  
Per ciò che non è espressamente indicato dalla presente Procedura, si rimanda a quanto previsto dal  
suddetto Decreto Legislativo, che prevede:  
-
un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel  
contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che  
ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;  
-
-
misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei  
colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;  
l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione  
di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della  
riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella  
Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;  
-
-
oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra  
una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne  
tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare  
Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n.  
24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato  
di persone;  
provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti  
dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.  
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2. DESTINATARI  
Destinatari della Procedura sono:  
-
i responsabili di funzione, i componenti degli organi societari e dell’Organismo di Vigilanza della Società;  
-
i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti, nonché i partner, i  
fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della  
propria attività lavorativa presso la Società, che sono in possesso di Informazioni su violazioni come  
definite nella presente Procedura.  
Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma  
ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.  
Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché  
adeguatamente circostanziate.  
3. SCOPO  
L’obiettivo perseguito è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di  
illeciti o irregolarità, fornendo:  
- al segnalante, (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le  
modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte  
dalla Società, in conformità alle disposizioni normative.  
- alla Società, le linee guida per la ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l’archiviazione e  
la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità  
indicate nel presente documento, nonché una disciplina delle modalità di accertamento della validità e  
fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, indicare le azioni correttive e disciplinari opportune a  
tutela della Società.  
La presente procedura si applica nell’ambito di tutte le attività aziendali della società Polymers Recycle. e  
deve essere applicata fedelmente, in coerenza con gli standards previsti dal presente Modello 231 della  
Società ed i requisiti stabiliti dalle leggi anticorruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che  
potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all’  
Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e  
tutela della privacy.  
Polymers Recycle d.o.o. (la Società) ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la  
massima diffusione interna ed esterna.  
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4. RIFERIMENTI  
4.1 Riferimenti normativi esterni  
-
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone  
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11  
della legge 29 settembre 2000, n. 300”);  
-
-
Regolamento (UE) n. 2016/679 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR”);  
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e  
successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le  
collegate disposizioni legislative;  
-
-
Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto  
dell’Unione (cd. Whistleblowing);  
Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento  
della Direttiva (UE) 2019/1937  
4.2 Riferimenti normativi interni  
-
-
Modello Organizzativo 231;  
Codice Etico;  
-
Definizione e Formalizzazione di Policy, Procedure ed Istruzioni Operative;  
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5. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA: L’ OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI  
Devono formare oggetto di segnalazione le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al  
Modello, al Codice Etico e alle procedure interne della Società, nonché le violazioni del diritto nazionale e  
dell'Unione Europea di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni  
lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione. Le segnalazioni prese in considerazione sono  
soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti;  
inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve  
utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano  
nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico  
o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.  
Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono  
da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno della  
società.  
A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:  
- penalmente rilevanti;  
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre -  
procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;  
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all’immagine della Società;  
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare  
un danno all’ambiente;  
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività  
presso la società;  
- segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di  
appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei  
consumatori e dei dati.  
Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:  
-
contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che  
attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente  
sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;  
-
-
violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza  
nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell’Unione Europea;  
violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell’Unione Europea o nazionali, come indicati nell’art. 1,  
co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del  
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente);  
-
fatti o circostanze rientranti nell’applicazione di disposizioni nazionali o dell’Unione Europea in materia  
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di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi  
giurisdizionali, ovvero rientranti nell’applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale,  
di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del  
Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica,  
nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i  
sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni,  
di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle  
condotte antisindacali;  
-
richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (c.d. diritti privacy), ai sensi del  
Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30  
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e  
successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda ai dati di contatto del Data Protection Officer.  
Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231 dovranno essere  
oggetto di Segnalazione, come previsto dalla presente Procedura.  
Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie verranno inoltrate alle competenti strutture aziendali  
a cura dell’Organismo di Vigilanza, che ne monitora comunque gli esiti per rilevare eventuali debolezze  
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi o impatti su processi sensibili 231.  
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6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE  
Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti  
riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie  
per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare  
tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche  
dell’Organismo di Vigilanza, a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.  
Requisito indispensabile per l’accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che  
consentano, appunto, il riscontro dell’identità del segnalante. In particolare, la segnalazione deve contenere  
indicativamente:  
- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;  
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta  
conoscenza;  
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;  
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l’attività) che consentono  
di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;  
- l’indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;  
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;  
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.  
6.1 Segnalazioni anonime  
Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far  
emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano  
irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o  
situazioni segnalati, a tutela del denunciato.  
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7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ  
7.1 Destinatario della Segnalazione  
Per le Segnalazioni riguardanti la Società, l’owner del processo di gestione è l’Organismo di Vigilanza, ferme  
restando le responsabilità e le prerogative del Collegio Sindacale sulle segnalazioni allo stesso indirizzate, ivi  
incluse le denunce ex art. 2408 del Codice Civile.  
L’Organismo di Vigilanza, pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza le  
segnalazioni spontanee che siano trasmesse mediante i canali di seguito indicati, alternativi tra loro.  
Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, l’Organismo di Vigilanza si avvale del supporto delle funzioni  
aziendali competenti.  
L’Organismo di Vigilanza, supportato dai responsabili di funzione ritenuti competenti, svolge altresì gli  
approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle Segnalazioni esterne ovvero sulle Divulgazioni pubbliche  
riguardanti la Società.  
7.2 La trasmissione della Segnalazione  
I Destinatari della presente Procedura che vengono a conoscenza di Informazioni su violazioni sono tenuti  
ad effettuare una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti.  
Chiunque riceve una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente,  
e comunque entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, all’Organismo di Vigilanza, attraverso i canali di  
segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove  
noto). È, altresì, tenuto a trasmettere l’originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di  
supporto, nonché l’evidenza della comunicazione al Segnalante dell’avvenuto inoltro della Segnalazione.  
Non può trattenere copia dell’originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi  
dall’intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla  
riservatezza dell’identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella  
Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.  
La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell’obbligo di riservatezza  
costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.  
Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni interne ricevute, la Società ha scelto, quale canale di segnalazione  
informatica, lo strumento della casella e-mail dedicata, gestita in via esclusiva dai due componenti esterni  
dell’Organismo di Vigilanza. Tale scelta, tenuto conto della massima autonomia ed indipendenza garantita dai  
due componenti esterni dello stesso Organismo di Vigilanza (professionisti iscritti agli Albi Professionali: un  
avvocato in qualità di Presidente, un ingegnere in qualità di componente), offre le più ampie garanzie ai fini della  
tutela della riservatezza e dei diritti dei Segnalanti, prevista dal Decreto.  
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52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia  
Tel. +39 3357339848  
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Il segnalante potrà quindi inviare la segnalazione in via telematica, inviando una email attraverso la casella:  
Si fa presente che sul sito web istituzionale di Polymers Recycle d.o.o. all’indirizzo:  
è pubblicata la presente Procedura, è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali, sono  
disponibili quindi informazioni sui presupposti per effettuare una Segnalazione tramite canale interno  
nonché informazioni su canali, procedure e presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne e le  
Divulgazioni pubbliche.  
E’ possibile, altresì, effettuare segnalazioni cartacee a mezzo posta ordinaria o posta raccomandata,  
indirizzata all’Organismo di Vigilanza, presso la sede legale della società: Polymers Recycle. - Simonetija -  
Simonetia, 59, 52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia.  
Nel caso di segnalazione a mezzo posta, la segnalazione dovrà essere inserita in busta chiusa recante  
all’esterno la dicitura “Segnalazione Whistleblowing: Alla cortese attenzione del Presidente dell’Organismo  
di Vigilanza” e inserita in una seconda busta contenente sul fronte l’indirizzo del destinatario della  
spedizione, come sopra indicato: Organismo di Vigilanza di Polymers Recycle. - Simonetija - Simonetia, 59,  
52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia.  
Il Segnalante può altresì effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con il membro  
dell’Organismo di Vigilanza, (reperibile fisicamente durante l’ordinario orario di lavoro presso la Sede  
aziendale), contattabile telefonicamente presso il suo studio professionale al numero +385 916122083 (in  
caso di assenza, è possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica e si verrà ricontattati). Previo  
consenso del Segnalante, il colloquio è documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla  
conservazione e all’ascolto  
oppure mediante verbale scritto, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante  
sottoscrizione.  
Eventuali Segnalazioni, incluse le denunce ex art. 2408 c.c., pervenute all’Organismo di Vigilanza, sono  
trasmesse tempestivamente alla Direzione Generale. Resta salva per l’Organismo di Vigilanza la facoltà di  
svolgere autonomi approfondimenti su fatti e circostanze di rilevanza ai sensi del Modello Organizzativo 231.  
Analogamente, il Collegio Sindacale trasmette tempestivamente, e comunque entro 7 (sette) giorni dal suo  
ricevimento, all’Organismo di Vigilanza, eventuali Segnalazioni pervenute al predetto organo sociale ma  
indirizzate e/o di competenza dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo 231, dando  
contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.  
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7.3 La registrazione della Segnalazione  
Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono conservate presso l’apposito  
archivio tenuto dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la massima riservatezza delle  
informazioni.  
L’archivio informatico (cassetta email) viene periodicamente svuotato e cancellato, al fine di non generare  
rischi per la riservatezza e la garanzia dei diritti dei segnalanti.  
La consultazione della casella email è comunque limitata ai soli componenti esterni dell’Organismo di  
Vigilanza, in possesso delle relative credenziali e sottoposta a requisiti di autenticazione forte.  
7.4 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione  
L’Organismo di Vigilanza analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti  
nel campo di applicazione della presente Procedura.  
Nell’ambito di tali attività, fornisce al Segnalante tramite il Portale:  
-
entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;  
-
entro 3 (tre) mesi dall’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre)  
mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con  
informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la  
Segnalazione rientra o meno nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 24/2023.  
L’Organismo di Vigilanza in via preliminare valuta, anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza  
dei presupposti necessari per l’avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni  
adeguatamente circostanziate.  
Per le Segnalazioni di propria competenza, l’Organismo di Vigilanza, su base documentale e anche in  
considerazione degli esiti delle preliminari analisi svolte, valuta:  
-
-
l’avvio della successiva fase di istruttoria;  
per le “Segnalazioni relative a fatti rilevanti”, la tempestiva informativa alla Direzione Generale, per le  
autonome valutazioni;  
-
la chiusura delle Segnalazioni, in quanto:  
i) generiche o non adeguatamente circostanziate;  
ii) palesemente infondate;  
iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove  
dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari  
ulteriori approfondimenti;  
iv) “circostanziate verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non  
emergono elementi tali da supportare l’avvio della successiva fase di istruttoria;  
v) “circostanziate non verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte,  
non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori  
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approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.  
Al fine di acquisire elementi informativi, l’Organismo di Vigilanza ha facoltà di:  
-
richiedere ad altre funzioni aziendali ritenute competenti, fermi restando i vigenti flussi informativi,  
l’attivazione di audit sui fatti segnalati;  
-
svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti  
tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone  
coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la  
produzione di relazioni informative e/o documenti;  
-
avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.  
Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti dell’Organismo di Vigilanza stesso, il Direttore  
Generale informa le forze dell’ordine per la gestione congiunta.  
Nelle predette ipotesi gli esiti degli approfondimenti istruttori sono oggetto di una nota di chiusura della  
Segnalazione a firma congiunta che hanno gestito congiuntamente la Segnalazione.  
7.5 L’esecuzione dell’istruttoria  
La fase istruttoria della Segnalazione ha l’obiettivo di:  
-
procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione della Funzione Audit, ad approfondimenti e analisi  
specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;  
-
ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese  
disponibili;  
-
fornire eventuali indicazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere  
possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.  
Non rientrano nel perimetro di analisi dell’istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le  
valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e  
gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva  
competenza di queste ultime.  
Il Gestore nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre,  
ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella  
Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o  
documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta  
dell’esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull’identità del Segnalante e delle altre  
Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.  
Il Gestore cura lo svolgimento dell’istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi  
informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno,  
di esperti o periti esterni alla Società.  
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Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini  
dell’istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne  
(es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite  
presso le strutture aziendali; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel  
corso di interviste verbalizzate.  
7.6 Reporting  
A conclusione di ciascuna attività istruttoria eventualmente svolta da altre funzioni aziendali, gli esiti sono  
comunicati all’Organismo di Vigilanza.  
Gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati in un report o, per le Segnalazioni “relative a fatti rilevanti”  
e/o con analisi complesse, in una nota istruttoria, in cui sono riportati:  
-
-
un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;  
l’esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi  
fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;  
-
eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali  
esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.  
Al termine dell’attività istruttoria, l’Organismo di Vigilanza delibera la chiusura della Segnalazione  
evidenziando l’eventuale inosservanza di norme/procedure, fatte salve le esclusive prerogative e  
competenze della Funzione HR quanto all’esercizio dell’azione disciplinare.  
Inoltre, se all’esito dell’istruttoria emergono:  
-
-
possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, l’Organismo di Vigilanza può disporre di  
comunicare le risultanze alla Direzione o alla funzione aziendale competente, per le valutazioni di  
competenza;  
ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o  
giuslavoristico, l’Organismo di Vigilanza dispone di comunicare gli esiti alla Funzione HR, per le valutazioni  
di competenza, che provvede a dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle determinazioni  
assunte.  
Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse alla Funzione HR  
affinché valuti con le altre strutture aziendali competenti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo  
di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società  
Segnalata, ai fini dell’attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.  
L’Organismo di Vigilanza può disporre la comunicazione del dettaglio degli approfondimenti svolti ovvero la  
trasmissione delle note istruttorie di chiusura delle Segnalazioni.  
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7.7 Azioni correttive: il monitoraggio  
Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni  
volte all’adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi  
oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne  
l’implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione all’Organo Amministrativo che  
cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni.  
L’Organismo di Vigilanza monitora l’avanzamento delle azioni correttive attraverso l’informativa  
periodicamente fornita dalle funzioni aziendali competenti.  
7.8 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione  
Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di  
riservatezza di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati  
personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al  
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..  
La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al  
Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.  
Ai possibili interessati viene resa un’informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione  
sul portale dedicato.  
In ottemperanza all’art. 13, comma 6, del D.lgs. n. 24/2023, viene effettuato un Privacy Impact Assessment (PIA),  
redatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -  
GDPR), al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli  
interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.  
Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, si assicura,  
avvalendosi del Portale, la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo  
strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla  
data di comunicazione dell’esito finale della Segnalazione all’Organismo di Vigilanza.  
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono  
raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.  
Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.  
7.9 Controlli periodici  
Con periodicità semestrale, viene svolto un controllo di completezza, a cura dell’Organismo di Vigilanza, al  
fine di accertare che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate, debitamente inoltrate ai destinatari  
di competenza e fatte oggetto di reportistica secondo quanto previsto dalla presente Procedura.  
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8. GARANZIE E TUTELE  
8.1 La tutela dell’identità del Segnalante; obbligo di riservatezza  
È compito della Direzione Generale garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della  
presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata  
o infondata.  
Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del MOG.231  
della Società.  
Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.  
Fatti salvi gli obblighi di legge, l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi,  
direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello  
stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente  
autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento  
Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell’art. 2 -quaterdecies del Decreto legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
In particolare, l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o  
indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo:  
-
-
previo consenso espresso dello stesso;  
nell’ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla  
Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato,  
come da quest’ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della  
funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell’interessato e se ricorra  
la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della  
difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata alla  
Direzione Generale, contenente un’esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti  
indispensabile la conoscenza dell’identità del segnalante;  
-
nell’ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione  
dell’identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o  
indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.  
A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei  
dati riservati.  
Il personale coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell’identità del Segnalante,  
delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e  
della relativa documentazione.  
La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell’inizio o successivamente alla cessazione del  
rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell’ambito  
del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.  
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È altresì garantita la riservatezza sull’identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione,  
nonché sull’identità e sull’assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il  
Segnalante.  
La violazione dell’obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti  
dell’interessato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l’adozione di  
provvedimenti disciplinari da parte della Società, in linea con le previsioni di cui al Sistema disciplinare  
contenuto nel Modello Organizzativo 231.  
ESTENSIONE DELLE TUTELE  
Le tutele previste dal presente documento sono estese, oltre al segnalante, anche:  
1. al facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione;  
2. alle persone menzionate nella segnalazione;  
3. ai colleghi o le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;  
4. alla persona accusata (la persona coinvolta nell’indagine per una potenziale Violazione verrà normalmente  
informata in merito entro un periodo di tempo ragionevole, a seconda dei fatti e delle circostanze e che  
sussista o meno il rischio di distruzione delle prove, ritorsione e/o intralcio alle indagini).  
8.2 Misure di protezione: divieto di ritorsione  
Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento,  
atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o  
esterna/divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o  
indiretta, un danno ingiusto.  
La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato  
successivamente identificato.  
Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.lgs. n. 24/2023 e  
sono estese anche a:  
-
le categorie di Segnalanti che non rientrano nell’ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto  
dal D.lgs. n. 24/2023;  
-
i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno  
stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che  
lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;  
-
gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo  
contesto lavorativo del Segnalante.  
Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.  
Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state  
licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della  
disciplina applicabile al lavoratore.  
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Ferma restando l’esclusiva competenza di ANAC in merito all’eventuale applicazione delle sanzioni  
amministrative di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina infra citata nonché alla  
disciplina contenuta nel Modello Organizzativo 231 (Sistema Disciplinare) per eventuali conseguenze sul  
piano disciplinare.  
8.3 Segnalazioni esterne (rivolte ad ANAC)  
La segnalazione esterna è la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal  
Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna  
qualora ricorra una delle seguenti condizioni:  
i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di  
segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è  
conforme;  
ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;  
iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe  
dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;  
iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per  
il pubblico interesse.  
Esclusa la prima ipotesi (dal momento che, come descritto dalla presente procedura, è stato regolarmente  
attivato il canale delle segnalazioni interne alla Società), nel caso in cui ricorresse una delle altre ipotesi, la  
segnalazione dovrà essere effettuata utilizzando le procedure meglio descritte dalle Linee Guida contenute  
dalla Delibera n. 311 pubblicata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) in data 12 luglio 2023,  
consultabili al seguente link:  
Seguendo le istruzioni fornite dall’ ANAC, il Segnalante potrà segnalare un illecito di interesse generale  
nell’ambito del contesto lavorativo, mediante la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link:  
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9. APPARATO SANZIONATORIO  
La Società, ai sensi della l.n. 179/2017 e successive modifiche ed integrazioni, vieta qualsiasi atto di ritorsione  
o discriminatorio nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla  
segnalazione ed intende perseguire nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari previste dal Modello  
Organizzativo:  
chiunque violi le misure di tutela del segnalante adottando misure discriminatorie;  
chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui segnalazioni che si rivelino successivamente infondate.  
L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui alla  
presente procedura può essere denunciata anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (ora Direzione  
Territoriale del Lavoro), per i provvedimenti di propria competenza, dal segnalante, e dall'organizzazione  
sindacale indicata dal medesimo.  
Sono, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della  
presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero  
quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri  
soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente  
disposizione.  
Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e  
potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle  
normative di CCNL applicabili, nonché delle ulteriori disposizioni previste nel sistema disciplinare del presente  
Modello.  
Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.  
L’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede altresì un quadro sanzionatorio integrativo delle eventuali  
conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili  
delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata  
all’ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata  
o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12. L’ANAC può  
irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di  
segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni  
ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che  
non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.  
Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di  
calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.  
Polymers Recycle d.o.o. – Procedura Whistleblowing – Versione 2 – Settembre 2024  
Pag. 21 a 22  
POLYMERS RECYCLE d.o.o.  
Simonetija - Simonetia, 59,  
52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia  
Tel. +39 3357339848  
info@polymers-recycle.eu  
OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803  
10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
La Società, con la collaborazione della CIEMME, si impegna a fornire a tutti i dipendenti informazioni  
chiare sui canali di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne,  
esterne e le divulgazioni pubbliche tramite diversi strumenti, quali la formazione diretta e/o indiretta,  
circolari, e-mail, bacheca aziendale ed il sito internet.  
Polymers Recycle d.o.o. – Procedura Whistleblowing – Versione 2 – Settembre 2024  
Pag. 22 a 22  

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